Uffici cantonali della circolazione

Le regole federali sono le stesse in tutta la Svizzera; le pratiche amministrative (emolumenti, moduli, iscrizione agli esami) sono di competenza del cantone.

Ogni cantone dispone del proprio servizio della circolazione (o ufficio della circolazione stradale), competente per il rilascio delle licenze, l'iscrizione agli esami e la riscossione degli emolumenti. Le regole federali dell'OAC e della LCStr si applicano in modo identico in tutti i cantoni; solo le modalità pratiche differiscono.