Alcol alla guida in Svizzera
La Svizzera applica due soglie secondo il profilo del conducente, e una terza oltre la quale l'infrazione diventa un delitto.
Le soglie in vigore
- 0,5 ‰ (0,25 mg/l di aria espirata): tasso limite generale per ogni conducente.
- 0,1 ‰ (0,05 mg/l): tasso ridotto applicabile ai titolari di una licenza di prova, agli allievi conducenti, ai maestri conducenti, agli autisti professionali di trasporto di persone e ai conducenti di veicoli pesanti.
- 0,8 ‰ (0,4 mg/l): tasso qualificato a partire dal quale l'infrazione diventa un delitto e non più una semplice contravvenzione (art. 91 cpv. 2 LCStr).
Cosa prevede la legge
Guidare con un tasso di alcol superiore alla soglia applicabile è punito con la multa (art. 91 cpv. 1 LCStr). Oltre il tasso qualificato di 0,8 ‰, o in caso di incapacità di condurre per altri motivi, la sanzione diventa una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 91 cpv. 2 LCStr).
Opporsi o sottrarsi intenzionalmente a un controllo del tasso alcolemico (etilometro, prelievo di sangue) è punito con le stesse pene della guida in stato di ebbrezza qualificata (art. 91a LCStr).
Conseguenze sulla licenza
Una guida in stato di ebbrezza comporta anche una misura amministrativa sulla licenza, la cui durata dipende dal tasso misurato e dai precedenti del conducente. Vedere ritiro della licenza per il dettaglio delle categorie di gravità.
